Lo Statuto.
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Principi, finalità e organizzazione.
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STATUTO
L’Abracadam Associazione Sportiva dilettantistica di Promozione Sociale
Art. 1
È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore e della normativa che regolamenta le associazioni di promozione sociale, nel rispetto della Costituzione, “L’Abracadam Associazione di Promozione Sociale”, in breve “L’Abracadam APS” (di seguito denominata Associazione), con sede legale in Piazza Falcone e Borsellino, 12, a Fiorano Modenese (MO). L’Associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
L’Associazione ha la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia. L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all’avvenuta iscrizione nel relativo Registro (RUNTS).
L’associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
L’associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all’Agenzia delle Entrate ed agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
Art. 2
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali e cinematografiche;
l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso in particolare la realizzazione di servizi di dopo scuola;
dirette agli associati/loro familiari/terzi, perseguendo così finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nel promuovere la crescita della persona individualmente e nella sua relazione sociale, nel valorizzare il bene relazionale, nel coinvolgere i soci e la collettività in iniziative di cittadinanza attiva e di volontariato, nel favorire il benessere psico-fisico della persona.
L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.
Art. 3
Oltre alle attività di cui all’art. 2, l’Associazione può svolgere, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che potrà in merito interpellare l’Assemblea degli associati in fase di pianificazione delle attività, restando in ogni caso sua facoltà operare in virtù della previsione statutaria.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
Art. 4
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti, fatta salva diversa disposizione normativa.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso e nella vita associativa.
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all’art.9.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Art. 7
È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
All’atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all’interessato, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.
Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i complessivi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Sull’eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
Art. 8
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità dalla data di ammissione se antecedente alla data di convocazione assembleare. Il socio minorenne viene convocato all’assemblea dove può esercitare il diritto di parola ed essere rappresentato dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda o da persona da questi delegata attraverso il diritto di voto;
diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell’Associazione presentando richiesta, anche verbale o mediante invio di posta elettronica, a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell’associazione, previa sottoscrizione dell’impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati fatto salvo il relativo utilizzo in azioni giudiziarie nell’interesse proprio o della stessa associazione. La persona interpellata provvede a mettere a disposizione del richiedente la documentazione entro sette giorni dalla presentazione della richiesta su supporto cartaceo. Qualora l’associazione proceda alla scansione dei documenti la stessa potrà trasmetterli anche a mezzo posta elettronica su richiesta dell’istante nel rispetto del medesimo termine;
dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 9
La qualifica di associato si perde per:
recesso,
radiazione,
esclusione per morosità,
morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.
La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell’associato che:
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all’Associazione;
e deve essere comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.
La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all’esame dell’Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l’associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
La delibera adottata dall’Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.
I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associato, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l’espulsione per i seguenti motivi:
violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione;
produzione di gravi disordini durante le assemblee;
appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 11
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
quote associative;
contributi associativi;
cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
elargizioni e donazioni;
erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
entrate da convenzioni;
erogazioni liberali dei soci e di terzi;
entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
rendite patrimoniali
qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.
Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell’Assemblea.
L’intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 21.
Art. 13
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l’istituzione di fondi riserva a ciò destinati.
Art. 14
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
l’Organo di controllo.
Art. 15
L’Assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo e vengono rappresentati, con esercizio del diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione e da suo delegato.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
Art. 16
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione con particolare riferimento alle attività di interesse generale e alle attività diverse ed inoltre:
approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo e nel rispetto del principio di libera eleggibilità, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo dell’Associazione;
nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità dell’associato;
delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
delibera l’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune;
delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 17
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell’avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l’invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
Vige il principio di una testa, un voto.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
Art. 19
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie e ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei soci ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale. In particolare, è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell’organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.
Art. 21
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
deliberare in merito all’esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell’Assemblea degli associati;
delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell’Associazione;
deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.
Art. 26
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell’organo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 27
L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L’organo rimane in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo a quello di nomina. L’incarico può essere rinnovato.
L’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
L’organo di controllo:
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
verifica che il bilancio sociale, qualora approvato, rispetti le linee guida ministeriali;
previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa;
assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.
Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell’organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell’organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall’Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.
Art. 28
Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 29
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 30
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del terzo settore, alla normativa vigente in materia di Associazioni sportive dilettantistiche ed al Codice civile.
